Raccolta delle firme per l’inviolabilità del domicilio e legittima difesa. Cos’è esattamente?

Raccolta delle firme per l’inviolabilità del domicilio e legittima difesa. Cos’è esattamente?

Di recente, sulle bacheche Facebook di tutta Italia, ha iniziato a girare l’immagine di un volantino che invita a recarsi in Comune per firmare un modulo sull’inviolabilità del domicilio e legittima difesa.
Molti di noi si sono chiesti se fosse una bufala o se fosse tutto vero: il tema della difesa della propria casa e dei propri cari è un tema molto forte, che sta a cuore a moltissimi italiani che si sentono poco tutelati. 

La cronaca recente è piena di casi in cui cittadini si sono trovati a dover risarcire dei malviventi per eccesso di zelo nella legittima difesa della proprietà: il volantino è stato accolto con entusiasmo da molti italiani.

È tutto vero quindi?

Si e no. Esiste a tutti gli effetti una raccolta firme per una proposta di legge popolare. Si tratta di una proposta del partito Italia dei Valori, datata il 17 febbraio 2016. Sul sito IdV possiamo leggere il seguente comunicato:

Una proposta di legge popolare per punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene e per accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo. Con la nostra proposta chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque, di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento dei danni. Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa. L’ampliamento legislativo della tutela, volto anche ad evitare il rischio di alimentare la cultura dello ‘sceriffo fai da te’, cavalcata da forze politiche estremiste nei toni ma improduttive nelle soluzioni, vuole invece costituire un più forte deterrente verso i criminali”.
Segreteria
Italia dei Valori

Purtroppo, il testo è stato travisato, generando molta confusione. Sulle bacheche di molti profili girano messaggi che parlano di referendum di iniziativa popolare, lasciando intendere che, se verranno raccolte sufficienti firme, la legge passerà.
Non è vero.
La raccolta firme proposta da IdV serve per poter depositare una proposta di legge popolare.

Cos’è esattamente una proposta di legge popolare?

L’articolo 71 della Costituzione dice:
"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli"
Gli articoli 48 e 49 della successiva legge 25 maggio 1970, n. 352, stabiliscono che il progetto di legge, assieme alle 50.000 firme raccolte, deve essere presentato a uno dei Presidenti delle Camere (attualmente Laura Boldrini alla camera dei Deputati e Paolo Grasso alla camera del Senato).  A questo punto viene accertato il numero di firme e la regolarità della richiesta.
Da questo momento in poi, se tutto è andato bene, la proposta segue l’iter legislativo normale. Infatti l’iniziativa popolare è un istituto di democrazia partecipativa, uno strumento in mano ai cittadini per poter far sentire la propria voce e proporre un disegno di legge che verrà poi discusso in parlamento:  la sola volontà del corpo elettorale non produce di per sé effetti sull’ordinamento.

Cosa prevede la proposta di legge dell’IdV?

Con questa proposta di legge si intende modificare l’articolo 614 e all’articolo 55 del codice Penale e più precisamente:
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

Dove posso firmare? Cosa succede dopo?

È molto semplice: la raccolta di firme può avvenire in qualsiasi luogo autorizzato: potrebbe essere il Comune o l’Ufficio Anagrafe, così come un banchetto in piazza che abbia ricevuto il permesso comunale. In questo caso, per sapere dove si svolge la raccolta firme, è sufficiente contattare l’Italia dei Valori e chiedere informazioni in merito.  
Se firmare la proposta di legge o meno è una decisione che spetta al singolo cittadino, ma il contributo finisce qui: l’approvazione o meno delle modifiche può essere decisa soltanto attraverso l’iter legislativo ordinario.