Il contratto a favore di terzo

Il contratto a favore di terzo

Con il termine contratto a favore di terzo si intende una specifica tipologia contrattuale per la quale a beneficiare della prestazione non è lo stipulante, ovvero la parte contraente in obbligo con il promittente, bensì una terza persona, il donatario (art. 1411 c.c.). 

Alla base di questa tipologia di contratto sta il concetto giuridico di intestazione di immobile in nome altrui, per la quale esistono diverse modalità di procedimento: è possibile che il donante trasferisca liquidità al terzo, che provvederà a chiudere la transazione economica in autonomia, o che il donante stipuli un contratto in nome e per conto del donatario, accollandosi l’onere economico. 
Il contratto a favore di terzo è pertanto solo una tra le modalità di procedimento con cui è possibile effettuare la donazione di un bene nei confronti di un terzo e differisce dalle prassi sopracitate non solo per la clausola di interesse che dev’essere espressa dal donatario, senza la quale non è possibile procedere con la chiusura del contratto, ma anche per la mancanza di stabilità nel tempo dal momento che è sufficiente la revoca dello stipulante o il rifiuto del beneficiario affinché quest’ultimo smetta di godere della prestazione, che tornerà nelle mani dello stipulante. Il terzo è titolare di un diritto, mentre titolari del rapporto contrattuale sono stipulante e promittente. A fronte di questo, oneri e obblighi spettano solo alle parti contraenti, mentre il terzo beneficia di un vantaggio.

Si tratta di una forma contrattuale molto diffusa in ambito familiare, nel caso in cui un genitore voglia acquistare casa in favore del figlio oppure un coniuge nei confronti dell’altro. È fondamentale, però, affinché venga applicata l’imposta di registro agevolata per l’acquisto “prima casa”, specialmente nei casi in cui un genitore agisca a beneficio del figlio, che ci si rechi da un notaio e si stenda una dichiarazione che testimoni l’acquisto in favore del donatario (purché non sia titolare di altri immobili). Più semplicemente, basta che il beneficiario dichiari ufficialmente di accettare la donazione in suo favore e che lo faccia previa stipulazione del contratto.