Se anche tu, per necessità o per scelta, stai cercando una soluzione locativa, potrebbe interessarti questo articolo dedicato alle diverse tipologie di contratto d’affitto. Se non vuoi ritrovarti in imbarazzo quando il brillante agente immobiliare ti proporrà un contratto di locazione a canone libero (4+4) o uno a canone concordato (3+2) senza che tu ne conosca minimamente le differenze, forse è giunto il momento, anche per te, di spulciare un po’ l’argomento.
Non temere: i concetti sono pochi, chiari e semplici.
Contratto ordinario a canone libero (4+4)
Si tratta di una tipologia contrattuale caratterizzata da autonomia per quanto riguarda la definizione del canone, sebbene rimanga un vincolo di tipo temporale, ovvero la durata minima di anni quattro. Quattro anni che si intendono automaticamente rinnovabili di altrettanti quattro, fatta salva la facoltà di diniego del locatore per motivi di stretta necessità (vendita dell’immobile, utilizzazione dello stesso per sé o per i familiari o, ancora, urgenze di risanamento dei locali). È il contratto più utilizzato per una sistemazione di tipo stabile, spesso di stampo famigliare, dato l’impegno temporale a monte.
Contratto a canone concordato (3+2)
Questa tipologia contrattuale prevede l’esistenza di un canone calcolato sulla base di accordi tra le organizzazioni rappresentative delle parti (proprietari e inquilini). Si tratta di accordi che tengono conto di innumerevoli variabili (zona di riferimento dell’immobile, mq dell’appartamento, numero e tipologia di servizi presenti nell’area limitrofa). In questo specifico contratto, il canone è quindi calmierato (concorrenziale rispetto al mercato), secondo una modalità di contratto pensata per venire incontro alle esigenze di chi è costretto a prendere un immobile in affitto. Anche la proprietà, tuttavia, è incentivata all’utilizzo di questo tipo di contratto dal momento che la legge prevede vantaggiose agevolazioni fiscali.
Contratto transitorio
Si tratta di una tipologia di contratto che prevede un impegno non inferiore a un mese e non superiore ai diciotto mesi. Il canone, ancora una volta, è libero. Si tratta della soluzione ideale per i lavoratori che devono trasferirsi temporaneamente altrove rispetto alla città di residenza. Trascorsi i termini stabiliti nel contratto, la locazione si ritiene conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni. Qualora vi fosse necessità di soffermarsi nell’immobile oltre il periodo concordato tra le parti, è necessario che il conduttore si attivi affinché la locazione possa essere prolungata.
Contratto transitorio per studenti
Si tratta di una tipologia di contratto che prevede una durata minima di sei mesi e una massima di trentasei. Il canone è concordato sulla base di accordi sindacali (sostanzialmente sulla base degli accordi tra rappresentanti delle parti visti nel caso del contratto a canone concordato). Il contratto transitorio per studenti può essere stipulato solo nelle città a vocazione universitaria da parte di uno o più studenti ed è possibile dare disdetta con un solo mese di preavviso.
Contratto di comodato d’uso
Per comodato d’uso si intende una specifica tipologia di contratto con la quale una parte (comodante) concede ad un’altra (comodatario) il diritto di utilizzo di un immobile (o cosa mobile) a patto che vi sia restituzione della cosa ricevuta. Il comodato d’uso è normalmente regolato dal principio di gratuità e, salvo specifici accordi, il comodatario è tenuto a restituire l’immobile qualora il comodatario ne facesse richiesta.